28 dicembre 2020 – Avv. Claudia Piroddu -
Nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il mancato deposito nella segreteria de lP.M. dei CD contenenti le intercettazioni.
Nota a Tribunale di Oristano, sez. unica penale, Ordinanza del 6.11.2018
A seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p., il difensore dell’imputato G. S. presentava nella Cancelleria del P.M. richiesta per ottenere il rilascio di copia integrale di tutti i supporti digitali contenenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche.
Il P.M. titolare dell’indagine, con provvedimento del 14.06.2016, rigettava la richiesta di rilascio delle copie, in ossequio al disposto dell’art. 268, co. 8, c.p.p., sul presupposto che: <<il sistema, quindi, non prevede alcun diritto di ottenere una generalizzata copia di tutte le intercettazioni: basti considerare che, altrimenti, sarebbe vanificata la disposizione che impone al G.I.P. di escludere d’ufficio quelle di cui è vietata l’utilizzazione, nonché elusi i provvedimenti del Garante della Privacy volti ad evitare la cognizione accidentale delle conversazioni non rilevanti>>.
A tale provvedimento, il difensore del G. S., avv. Gian Franco Siuni, in data 8.07.2016, proponeva al Giudice per le Indagini Preliminari l’eccezione di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per violazione del diritto di difesa, conseguente al mancato rilascio delle copie relative agli atti di indagine.
In particolare, il difensore argomentava:
- Che il diniego da parte del P.M. di autorizzare la difesa ad avere copia integrale di tutti i supporti digitali contenenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche viola palesemente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 che recita: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;
- Che l’art. 415 bis c.p.p. pone l’obbligo al P.M. di depositare nella segreteria tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, con la conseguente facoltà dell’indagato e del suo difensore di prendere visione e di estrarre copia di tutto il compendio probatorio;
- Che il deposito degli atti delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e la facoltà per il difensore di prenderne visione e di estrarne copia costituiscono il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nel comma 3 della medesima disposizione, in particolare la facoltà di chiedere nuove indagini (Cass. Pen., sez. III, del 17.02.2005 n. 13713).
Sulla base di tali argomentazioni, nel corso dell’Udienza Preliminare del 19.06.2017, il difensore eccepiva la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ex art. 178, lett. c), c.p.p..
In tale sede, il Giudice dell’Udienza Preliminare rigettava l’eccezione proposta, in quanto pur ribadendo che alla chiusura delle indagini preliminari il P.M. abbia l’obbligo di mettere a disposizione delle parti tutta la documentazione relativa dando la facoltà all’indagato e al suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia o promuovendo la c.d. udienza stralcio, ex art. 268 c.p.p. che consente alle parti, se richiesta prima o contestualmente all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., di ottenere la trascrizione delle intercettazioni ritenute rilevanti, il difensore aveva <<omesso di rappresentare quale concreto pregiudizio avrebbe subito a cagione della mancata generica acquisizione di copia di tutte le intercettazioni, anche perché è stato comunque garantito l’accesso agli atti e l’ascolto delle conversazioni depositate>>.
L’eccezione di nullità in oggetto è stata tempestivamente riproposta dall’avv. Siuni dinnanzi al Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, che con Ordinanza del 6.11.2018, accoglieva l’eccezione proposta e disponeva la restituzione degli atti al P.M. affinché procedesse nuovamente, dopo aver promosso l’incidente ex art. 268 c.p.p. -che nel caso in esame non ebbe luogo-, alla notificazione alle parti dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
In particolare, il Collegio precisava che: <<a fronte dell’istanza della difesa di ottenere copia delle intercettazioni, il Pubblico Ministero che abbia omesso la selezione delle intercettazioni rilevanti ai sensi dell’art. 268 c.p.p. ha due alternative: qualora ritenga insussistenti esigenze di tutela dei terzi, egli è tenuto ad accogliere senza riserve l’istanza difensiva; qualora, invece, si ponga la necessità di contemperare il diritto della difesa con quello dei terzi alla riservatezza, deve in prima persona attivarsi –in quanto unico soggetto ad avere reale ed effettiva contezza del contenuto delle intercettazioni- per promuovere il subprocedimento incidentale di selezione delle intercettazioni rilevanti e di stralcio delle altre. Solo così può essere garantito l’equo bilanciamento tra i contrapposti e confliggenti diritti dell’indagato e dei terzi. Il rigetto dell’istanza ostensiva da parte del Pubblico Ministero che non abbia promosso il subprocedimento di cui all’art. 268 c.p.p. determina, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una violazione del diritto di difesa che si traduce nella nullità –di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto incidente sul diritto di intervento e partecipazione dell’indagato- dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Da tale vizio discende, inoltre, ai sensi dell’art. 185 c.p.p. la nullità derivata della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio>>.