Osservatorio di giurisprudenza penale del Tribunale di Oristano

I poteri del sostituto processuale

I poteri del sostituto processuale

29 dicembre 2020 – Avv. Gian Franco Siuni – Cassazione penale, sez. II, sentenza del 13.09.2017, n. 45297

La massima

𝙄𝙡 𝙨𝙤𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙣𝙨𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙞 𝙛𝙞𝙙𝙪𝙘𝙞𝙖, 𝙖 𝙘𝙪𝙞 𝙨𝙞𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙖 𝙧𝙞𝙡𝙖𝙨𝙘𝙞𝙖𝙩𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙪𝙧𝙖 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙧𝙞𝙘𝙝𝙞𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙧𝙞𝙩𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙫𝙞 𝙨𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙛𝙖𝙘𝙤𝙡𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙛𝙖𝙧𝙨𝙞 𝙨𝙤𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙞𝙧𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙛𝙞𝙘𝙞 𝙞𝙣𝙘𝙤𝙢𝙗𝙚𝙣𝙩𝙞, 𝙣𝙤𝙣 𝙚̀ 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙩𝙩𝙞𝙢𝙖𝙩𝙤 𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙪𝙡𝙖𝙧𝙚 𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙞 𝙜𝙞𝙪𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙖𝙗𝙗𝙧𝙚𝙫𝙞𝙖𝙩𝙤 𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙤𝙧𝙖 𝙘𝙞𝙤̀, 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙦𝙪𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙘𝙞𝙖, 𝙨𝙞 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖 𝙡𝙖 𝙣𝙪𝙡𝙡𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚, 𝙨𝙚 𝙥𝙪𝙧𝙚 𝙖𝙨𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙖, 𝙚̀ 𝙙𝙞 𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙚 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙚 𝙙𝙚𝙫𝙚, 𝙦𝙪𝙞𝙣𝙙𝙞, 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙚𝙘𝙘𝙚𝙥𝙞𝙩𝙖 𝙣𝙚𝙞 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙞 𝙙𝙞 𝙖𝙥𝙥𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙤, 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙦𝙪𝙚, 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙧𝙞𝙡𝙚𝙫𝙖𝙩𝙖, 𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚 𝙙𝙞 𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙤, 𝙣𝙚𝙡 𝙘𝙤𝙧𝙨𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙜𝙞𝙪𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙜𝙧𝙖𝙙𝙤.

Il commento

Come è noto, il difensore di fiducia, in virtù dei poteri conferitigli dall’art. 102 c.p.p., può nominare un proprio sostituto processuale, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Tuttavia, il sostituto non può compiere gli atti che richiedono il rilascio di apposita procura speciale da parte dell’assistito, come, ad esempio, la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, a meno che nella procura speciale sia indicata espressamente la facoltà del difensore di fiducia di farsi sostituire per tali specifici incombenti. 
In tal caso, nella procura speciale vi dovrà essere inserita la formula che, ad esempio, l'Avvocato Siuni: <<può nominare sostituti processuali, anche per chiedere l'applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.), fare opposizione al decreto di giudizio immediato con possibilità di richiedere eventuale rito alternativi (art. 458 c.p.p.), la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168 bis c.p.)>>.
Qualora il sostituto, in assenza di dicitura espressa che lo autorizzi a chiedere riti alternativi in sostituzione del difensore, avanzi ugualmente istanza di riti alternativi, si determina la nullità del procedimento, che, seppure assoluta, è di ordine generale e deve essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata anche d’ufficio nel corso del giudizio di secondo grado.
In tal caso, infatti, l’imputato resterebbe estraneo alla scelta posta in essere dal sostituto processuale del difensore.
Lo stesso principio si applica anche nell’ipotesi in cui l’assistito sia il soggetto danneggiato dal reato che intenda esercitare l’azione civile nel corso del giudizio penale, mediante la costituzione di parte civile.
Nella specie, il sostituto processuale del difensore, al quale il danneggiato abbia rilasciato la procura speciale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia espressamente conferita nella procura oppure che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, poiché, in questo caso, è da ritenersi che la costituzione di parte civile sia effettuata personalmente dallo stesso danneggiato (si veda Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza del 21.12.2017, n. 12213: “Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente”).
Ad ogni modo, l’attività svolta dal sostituto processuale non deve preoccupare l’assistito sotto il profilo economico, in quanto non si tratta della nomina di un secondo difensore di fiducia, posto che il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi anche in relazione all’attività difensiva svolta dal sostituto dallo stesso nominato, anche nel caso di gratuito patrocinio, in quanto, come detto, la nomina di un sostituto non equivale alla nomina di un secondo difensore (si veda, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza del 30.06.2004, n. 30433).

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